


COMUNE DI PONTREMOLI
POLIZIA MUNICIPALE
Pontremoli, lì 23 Gennaio 2010
Ordinanza n° 4/2010
I L SINDACO
TENUTO CONTO del crescente numero di cani da guardia e da compagnia posseduti nell’area urbana, con conseguente incompatibilità con il mantenimento dell’igiene ambientale del suolo pubblico determinata dalle deiezioni canine;
RITENUTA la necessità di un intervento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla sicurezza delle persone, sulla salubrità dell’ambiente e sul decoro del paese;
PRESO ATTO che l’abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico ed in particolare sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, e sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, può comportare infezione agli animali e agli uomini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
ACCERTATO che tale comportamento da parte dei proprietari di cani è causa di disagio per la comunità, e per ribadire l’importante dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti al loro congruo smaltimento;
RILEVATA la necessità di mantenere e migliorare il decoro dell’ambiente urbano sensibilizzando il dovere civico sull’uso e il rispetto degli spazi pubblici;
VALUTATE le numerose lamentele riguardanti la situazione in cui versa il suolo pubblico in questione, sia per quanto attiene la presenza di deiezioni di cani, sia per l’omessa custodia e malgoverno degli stessi;
TENUTO necessario dover imporre ai proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, di impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo e sporchino con deiezioni organiche le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi e i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni e gli spazi prospicienti gli esercizi commerciali;
DATO ATTO che la sempre maggiore presenza di cani lasciati liberi nei giardini pubblici, nelle zone destinate al verde e su strade pubbliche o aperte al pubblico, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori che quella degli stessi animali;
CONSIDERATO che i cani vanno custoditi e condotti sul suolo pubblico in modo tale da non arrecare danno e pericolo alla pubblica incolumità;
VISTO ALTRESI’
a) l’O.M. del 03.03.2009 (G.U. Serie Generale n.. 68 del 23.03.2009);
b) l’O.M. (Ministero della Salute) del 14.01.2008 (G.U. del 28.01.2008, n. 23), l’O.M. del 12.12.2006 (G.U. del 13.01.2007 n. 10) – come modificata dal D.M. 28.03.2007 (G.U. del 07.05.2007 n. 104), l’O.M. del 03.10.2005 (G.U. del 02.12.2005) e l’O.M. n. 213 del 10.08.2004;
c) il D.Lgs 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 7- bis e 50;
d) la Legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) l’art. 13, comma 2, della Legge 23.12.1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
f) il regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 del 08.02.1954;
ORDINA
che i proprietari e/o detentori di cani, nei centri abitati del Comune di Pontremoli , nei luoghi aperti al pubblico o nei giardini pubblici siano muniti di idonea attrezzatura (paletta e/o involucri) per la raccolta delle deiezioni e che le medesime siano gettate nei contenitori della nettezza urbana. Queste attrezzature dovranno essere mostrate alle Autorità competenti a richiesta delle stesse;
che tutti i proprietari e/o detentori di cani, nei centri abitati del Comune di Pontremoli , nei luoghi aperti al pubblico o nei giardini pubblici, tengano gli animali sempre al guinzaglio di misura non superiore a m 1,50 durante la conduzione degli stessi e che siano sempre in possesso di museruola da applicare in determinate situazioni o a richiesta delle Autorità competenti;
che tutti i proprietari e/o detentori siano responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e responsabili di eventuali danni o lesioni causati dagli stessi;
chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza, quando non costituiscano reato penale, o quando non siano sanzionate da norme speciali, sarà punito con la sanzione da € 25,00 (venticinque) a € 500,00 (cinquecento), come previsto dall’art. 7 bis del Dlgs. 267/2000;
ORDINA ALTRESI’
che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità, con esposizione oltre che all’Albo Pretorio e sul sito Web del Comune anche nei luoghi pubblici più frequentati.
La Polizia Locale, i Carabinieri e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
IL VICE SINDACO
Dott. Marco Madoni