Garante dell’informazione e della partecipazione

Garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 36 della Legge Regionale Toscana n. 65 del 10.11.2014

Secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 65/2014 e D.P.G.R. 4/R/2017, la funzione del garante dell’informazione e della partecipazione consiste nell’assunzione di ogni iniziativa necessaria, nelle diverse fasi procedurali, per l’attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza e dei soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio.

Il garante ha il compito di fissare i criteri per la partecipazione, integrando le attività svolte dal Responsabile del Procedimento, e di promuovere iniziative per misurare l’efficacia delle forme di comunicazione svolta.  Il garante dell’informazione e della partecipazione redige un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative poste in essere, ed evidenziando se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica. Il rapporto sull’attività svolta nell’ambito della formazione degli atti di governo del territorio è parte integrante della documentazione da allegare in sede di assunzione dei provvedimenti per l’adozione e l’approvazione degli stessi. Le forme di pubblicità e partecipazione nella formazione degli strumenti della pianificazione non sono standardizzate, ma dipendono dalla tipologia dello specifico atto da formare.

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.G.R. 4/R/2017, il garante dell’informazione e della partecipazione è responsabile dell’attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione, contenuto nell’atto di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 65/2014.

[art4-com2]Il garante assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali, fissati nel presente regolamento e nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale; dà attuazione al programma delle attività e a tal fine adegua le modalità di partecipazione alla diversa scala territoriale di pianificazione, nonché alla dimensione e alla tipologia di interessi coinvolti.

[art4-com4]Il garante redige il rapporto di cui all’articolo 38, comma 2 della l.r.65/2014 sull’attività svolta tra l’avvio del procedimento e l’adozione del piano, specificando:

  1. a) le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014;
  2. b) i risultati raggiunti in relazione ai livelli prestazionali indicati nel presente regolamento e nelle linee guida.

[art4-com5]Nel rispetto dell’articolo 36, comma 3 della l.r.65/2014, il rapporto del garante dà conto dei risultati dell’attività di informazione e partecipazione e del rispetto dei livelli partecipativi conseguiti.

Tale rapporto costituisce il contributo per l’amministrazione procedente ai fini:

  1. a) della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio;
  2. b) delle determinazioni motivatamente assunte.

Al garante potranno in qualsiasi momento essere rivolte richieste di informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: urbanistica@comune.pontremoli.ms.it.

Pagina aggiornata il 13/11/2025

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