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Lo scorso 23 giugno  è entrato in vigore il D.lgs. 25.05.2016, n. 97, “Revisione e semplificazione  delle disposizioni in  materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 06.11. 2012,  n. 190 e del Decreto  legislativo  14.03.2013,  n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 07.08.2015,   n.124,   in   materia   di   riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”.

Fermo restando l’impianto originario del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, il Decreto n. 97/2016 ha introdotto un nuovo strumento, detto “diritto di accesso generalizzato”, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle Pubbliche Amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità.

Secondo quanto dispone l’art.42, 1° comma,  del D.Lgs. n.97/2016,  tutti i cittadini hanno diritto di esercitare l’accesso civico che si distingue in :

accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5 co. 1 del Decreto legislativo n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla Legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni,

l’ accesso civico “generalizzato”, disciplinato dall’art. 5 co. 2 e dall’art. 5-bis del citato Decreto n.33/2013, anch’esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del Richiedente, ma  avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica o a mezzo posta o fax o direttamente presso gli Uffici, utilizzando i modelli 1 (per l’accesso civico semplice) e 2 (per l’accesso civico generalizzato), riportati in calce.

Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Se l’istanza ha per oggetto l’accesso civico “semplice”, deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che, per il Comune di Pontremoli, è il Segretario Generale.  La  funzione attualmente è esercitata dal Dr. Sergio Camillo Sortino.

(tel.: 0187/4601214 – mail: segretario.generale@comune.pontremoli.ms.it – pec: protocollo@pec.comune.pontremoli.ms.it)

In caso di assenza del Segretario Generale il sostituto è il Vicesegretario, Dott.ssa Sara Bertocchi

(tel.: 0187/4601207 – mail: segreteria@comune.pontremoli.ms.it – pec: protocollo@pec.comune.pontremoli.ms.it)

Nel caso di accesso generalizzato, l’istanza va indirizzata all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

Allegati

Elenco dei destinatari delle istanze

I destinatari delle istanze che detengono i dati, le informazioni e i documenti relativi all’accesso civico sono i Responsabili di Servizio del Comune di Pontremoli.

A seguire, l’organigramma comunale con i nominativi dei Responsabili e gli Uffici che gli stessi sovraintendono ed il link attraverso il quale si può essere reindirizzati alla pagina degli “Uffici Comunali” dove reperire i contatti.

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