16 Marzo 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS- CHIUSURA TEMPORANEA E A TITOLO PRECAUZIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI

ORDINANZA N. 65 DEL 16.03.2020

IL VICE-SINDACO

DATO ATTO   che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA  la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio  2020, con la quale è stato dichiarato sul territorio nazionale, per sei mesi, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020;

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020;

VISTO  il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO di dover adottare misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

CONSIDERATO  che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTO    l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del     territorio comunale:

la chiusura degli Uffici Comunali dal 17.03.2020

ad eccezione di:

  • Polizia Comunale;
  • Ufficio Protocollo, per motivi indifferibili ed urgenti, dalle 9,00 alle 12 previo appuntamento telefonico;
  • Ufficio Stato Civile, per motivi indifferibili ed urgenti, dalle 9,00 alle 12 previo appuntamento telefonico;

DISPONE

  • l’attivazione di smart- working per il personale attualmente in servizio
  • di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
  • che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
  • Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara;
  • Responsabili dei Servizi Comunali;
  • Servizio Polizia Municipale del Comune di Pontremoli;
  • Comando Stazione Carabinieri di Pontremoli;

AVVERTE

  • le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 Codice Penale come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
  • ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL VICE SINDACO

(Buttini Manuel)

 

Condividi