Cambio di residenza

Ogni persona ha la residenza nel luogo in cui dimora abitualmente (art. 43 c.c.). 

La residenza è registrata, su dichiarazione degli interessati oppure d’ufficio in caso di omissione, nell‘Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

Il domicilio invece non è MAI registrato in nessun registro comunale.

COME FARE

La residenza va dichiarata al Comune di dimora abituale in tutti i casi in cui si trasferisce la propria dimora abituale provenendo dall’estero (iscrizione anagrafica) o da un altro Comune italiano e ogni volta in cui vi siano variazioni all’interno del Comune (mutazione anagrafica).

La legge prevede un termine di 20 giorni dall’inizio della nuova dimora abituale per compiere le prescritte dichiarazioni.

Il cittadino proveniente da altro comune italiano non dovrà compiere alcuna dichiarazione presso il Comune di provenienza: sarà l’Ufficio Anagrafe del Comune a provvedere direttamente alla mutazione nell’ANPR.

Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, attraverso il Corpo di Polizia Locale, procede all’accertamento del requisito dell’effettiva dimora abituale presso l’indirizzo dichiarato. L’ufficiale d’anagrafe, per verificare le dichiarazioni rese, può chiedere informazioni ad altre Pubbliche Amministrazioni, gestori di pubblici servizi e privati che sono tenuti a fornirle.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni ostative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

ATTENZIONE!

Le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato e sono punite dalla legge.

QUALI DOCUMENTI PRESENTARE

In tutti i casi occorre presentare:

  • il modello di iscrizione/variazione anagrafica, compilato in ogni sua parte (modello scaricabile da questa pagina);
  • documento d’identità di tutti i soggetti;
  • firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza (per chi non è presente allo sportello, occorre allegare copia di un documento d’identità);
  • regolare titolo di occupazione dell’alloggio (rogito notarile, compromesso di acquisto, contratto di locazione, di comodato, usufrutto) o dichiarazione sostitutiva a firma del soggetto dichiarante/proprietario dell’immobile sulla regolarità dell’alloggio. In caso di occupazione a titolo di cortesia (ad esempio quando manca un contratto scritto) dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva in merito al titolo di occupazione;
  • patenti di guida (deve essere compilato l’apposito campo nella dichiarazione, non serve produrre la copia);
  • identificativi delle targhe dei veicoli di proprietà registrati (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori). Devono essere compilati gli appositi campi nella dichiarazione;
  • documentazione specifica per cittadini comunitari o extra-comunitari (vedi le sezioni specifiche).

LA FAMIGLIA ANAGRAFICA

Agli effetti anagrafici, persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune costituiscono una famiglia anagrafica, la quale può essere costituita anche da una sola persona.

I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche devono chiarire se nell’abitazione sita all’indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse.

Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti “nuclei familiari”) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli (es. badante coabitante con la famiglia della persona assistita).

Non è possibile costituire famiglie distinte nel caso in cui la famiglia presso cui si trasferisce la residenza sia titolare di un contratto di locazione o comodato relativamente all’immobile.

La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.

COME PRESENTARE LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall’estero, cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune) con le seguenti modalità:

  1. allo sportello dell’Anagrafe del Comune, previo appuntamento telefonico al n. 0187/4601209
  2. tramite posta elettronica all’indirizzo posta@comune.pontremoli.ms.it
  3. tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.pontremoli.ms.it.
  4. per via telematica (vedi la sezione specifica)

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo di domanda.

Il modello di dichiarazione da presentare è scaricabile da questo sito istituzionale in fondo a questa pagina.

Dichiarazioni telematiche

Dal 27 aprile 2022 è possibile procedere al cambio di residenza direttamente dal proprio computer o dal cellulare.

La nuova modalità consente ai cittadini registrati in ANPR di effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche online:

  • cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi comune, o dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’AIRE, a uno dei comuni coinvolti;
  • cambio di abitazione nell’ambito di uno dei comuni aderenti.

È possibile accedere al portale dell’anagrafe con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica o CNS) e compilare la dichiarazione anagrafica seguendo le indicazioni presenti nell’area riservata dei Servizi al Cittadino. La piattaforma dell’Anagrafe nazionale è accessibile dal sito www.anagrafenazionale.interno.it o anche da  www.anagrafenazionale.gov.it

PER GLI STRANIERI COMUNITARI

I cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio del paese estero).

Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d’ingresso rilasciato dall’autorità consolare italiana nel paese di provenienza.

Trascorsi tre mesi dall’ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all’anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale. Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:

  1. lavoratori subordinati o autonomi;
  2. studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e con la titolarità di un’assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.
  3. soggetti che, pur non essendo lavoratori o studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (pari almeno all’importo dell’assegno sociale) e sono titolari di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia per la durata di almeno un anno;
  4. un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione già residente.

PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

1) Prima iscrizione anagrafica – Provenienza dall’estero 

È necessaria l’esibizione dei seguenti documenti:

  1. passaporto
  2. permesso di soggiorno o, in attesa del rilascio:
    • In caso di lavoro subordinato
      • contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione;
      • ricevuta dell’ufficio postale, che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
      • domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico:
    • motivi familiari
      • visto d’ingresso;
      • ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
      • fotocopia nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico.

2) Prima iscrizione anagrafica con rinnovo permesso di soggiorno:

  1. passaporto;
  2. fotocopia permesso di soggiorno scaduto e ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, che deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla scadenza dello stesso.

RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE

Entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. In caso contrario, si aprirà un procedimento amministrativo volto alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

 

ITER PROCEDURALE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione (“residenza in tempo reale”).

Nei due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni “documentate/dichiarate” e la carta d’identità se quella precedente fosse scaduta o in via di scadenza.

Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni ed anche, se il soggetto ne è privo o necessita di rinnovarla, la carta di identità.

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all’interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione.

Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni.  In caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre, verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.

VARIAZIONE DELLA RESIDENZA E VEICOLI INTESTATI

A seguito della modifica all’art. 94 del Codice della Strada da parte del D.L. 76/2020, la variazione di residenza verrà ora registrata esclusivamente nell’ANV – Archivio Nazionale Veicoli. 

Non sarà pertanto più inviato al cittadino il tagliando adesivo di aggiornamento da applicare sul documento di circolazione (Documento Unico), mentre il cittadino stesso, tramite il sito web del Portale dell’Automobilista, potrà successivamente scaricare l’attestazione contenente i dati di residenza da esibire in caso di necessità.

Dichiarazione Residenza Compilabile
Dichiarazione Residenza Compilabile

(dim. 211 KB) - ultima modifica: 19 Ottobre 2022